Risarcimento: danno patrimoniale anche al figlio che lavora


 

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale i prossimi congiunti di una persona deceduta a causa di un fatto illecito altrui abbiano diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del decesso, qualora essi siano stati privati di utilità economiche di cui beneficiavano e di cui avrebbero fruito in futuro.

Con sentenza n. 1524/2010 (pubblicata in Foro it. 2010, I, 2824), la terza sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che questo diritto spetta anche al figlio di una persona deceduta, già maggiorenne ed economicamente indipendente: questo a condizione che il padre, quand’era in vita, elargisse al figlio somme di denaro in maniera durevole e spontanea, somme che a loro volta andavano ad incrementare il reddito del figlio.

Naturalmente la liquidazione di tale danno è subordinata alla prova di tutte le circostanze sopra indicate.

Alberto Cappellaro