Risarcimento: prescrizione, il punto della Cassazione


 

Con alcune recenti pronunce la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi, ormai consolidati, sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da epatite post-trasfusionale.

Innanzi tutto, con sentenza n. 23641/15 la Corte ha confermato che la prescrizione può essere eccepita in modo del tutto generico, contestando semplicemente l’inerzia del titolare del diritto, senza necessità di individuare esattamente il termine applicabile o il momento della sua decorrenza.

Con sentenze n. 23641/15 e n. 23635/15, la prima concernente una causa contro il Ministero della salute, la seconda contro una struttura ospedaliera, la Corte ha inoltre ribadito che la prescrizione, quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo, decorre, al massimo, dal giorno della presentazione della domanda di indennizzo, esplicitamente definito “limite temporale ultimo”, mentre può decorrere anche da una data anteriore alla predetta domanda, qualora vi siano “altri elementi, anche presuntivi, che consentano di ritenere” che il danneggiato, “tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, …. aveva acquisito o avrebbe potuto acquisire prima la consapevolezza causalmente rilevante della malattia e della sua riferibilità alle trasfusioni”.

In particolare, la Corte evidenzia che la prescrizione potrebbe decorrere dal giorno della prima diagnosi della malattia, qualora tale diagnosi sia avvenuta:

  • in un momento in cui era noto che l’epatite era, prevalentemente, di origine trasfusionale; 
  • dopo l’emanazione della legge 210/92, provvedimento volto a “sanare” negligenze dello Stato e quindi (supposta) prova del riconoscimento normativo delle inadempienze statali nei controlli sul sangue, considerato anche il “clamore” a tale legge “collegato”;
  • in relazione ad un paziente sottoposto a plurime trasfusioni e/o a frequenti cure in strutture specialistiche, essendo inverosimile che nel corso di tali cure i sanitari non lo abbiano informato circa l’origine della patologia.

Con sentenze n. 23725/15 e 23726/15, infine, la Corte ha confermato che l’indennizzo ex lege 210/92 non interrompe il decorso della prescrizione, in quanto lo stesso “prescinde … da ogni accertamento su … l’elemento soggettivo della colpa di chicchessia nella causazione dell’evento dannoso” e quindi il suo “riconoscimento … non integra, né ai fini dell’interruzione della prescrizione, né a quelli di una rinunzia anche implicita ad avvalersene, un riconoscimento – da parte dello Stato – del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di” somministrazione di sangue o emoderivati infetti.

 

Alberto Cappellaro