Risarcimento: quantificazione sulla base delle tabelle milanesi


 

Con sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che nella quantificazione del danno non patrimoniale, dovuto a illecito tanto contrattuale quanto extracontrattuale, le relative tabelle elaborate a Milano (comprensive naturalmente anche delle note esplicative allegate) “costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi ‘equo’, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità“.

Le sezioni unite hanno altresì opportunamente evidenziato che “l’avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno … alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ., non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati“. Occorrerà infatti che “il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti“.

In altre parole, la mancata osservanza delle tabelle potrà essere fatta valere in cassazione solo “in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito“.

La conclusione cui giunge la Corte, che ha l’indubbio merito di individuare (finalmente) un criterio uniforme di quantificazione del danno non patrimoniale, si fonda si considerazioni che condivido pienamente.

Le sezioni unite hanno innanzi tutto rilevato che in precedenza la giurisprudenza di merito mostrava “marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione“. La Corte giustamente osserva che “si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto ‘forum shopping’) o resistenze strumentali“.

In mancanza di una normativa ad hoc, la Corte ha ritenuto proprio “specifico compito, al fine di garantire l’uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l’art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia“.

Valore che è stato individuato nelle tabelle elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano.

Alberto Cappellaro