Rivalutazione: Reggio Emilia trasmette gli atti alla Consulta


Con ordinanza del 17 settembre 2010 il Tribunale di Reggio Emilia – sez. lavoro ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 11, commi 13 e 14, del d.l. 31 maggio 2010 n. 70, convertito con legge 122/2010.

Secondo il Tribunale le norme sopra citate contrastano con gli articoli 3, 24, 25 comma 1, 32, 102, 104, 111, 117 della Costituzione nonché con gli articoli 2, 6, 14 e 35 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il giudice remittente sottolinea, in particolare, come l’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, imponga “al legislatore l’osservanza del criterio di equità ossia ragionevolezza degli indennizzi“: equità sicuramente assente qualora l’indennizzo non venga rivalutato per intero.

Pur essendo convinto che il giudice nazionale possa disapplicare le nuove norme per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti dell’Unione europea mi auguro che, se i giudici di merito decideranno di seguire questa diversa strada, questa ordinanza sia solo la prima di una lunga serie: sarà anche l’occasione per approfondire alcuni profili non affrontati dalla pronuncia qui commentata.

Alberto Cappellaro