Risarcimento: ospedali responsabili nonostante l’urgenza dell’intervento


 

 

Con sentenza n. 13919/2016 la Corte di Cassazione ha escluso che “una struttura ospedaliera, allorché effettui una operazione d’urgenza, operi in stato di necessità“, scriminante che la esonererebbe “da ogni obbligo di rispetto delle ordinarie regole di prudenza“, inclusa quella di controllare la provenienza delle sacche di sangue eventualmente somministrate nel corso del predetto intervento.

I giudici di appello invece, proprio in considerazione del fatto che i sanitari avevano dovuto operare con urgenza per salvare la vita del paziente, avevano escluso la responsabilità della struttura ai sensi dell’art. 2045 c.c., norma che esenta da colpa chi agisce “costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona“, pericolo non “da lui volontariamente causato né … altrimenti evitabile“.

Secondo la Suprema Corte l’esenzione disciplinata dalla norma citata può operare solo se la fattispecie concreta sia caratterizzata da una situazione imprevista ed imprevedibile, “l’elemento della imprevedibilità è dunque strettamente connaturato al sorgere della causa di giustificazione, dovendo altrimenti una situazione di pericolo esser affrontata e risolta nei modi ordinari“.

Pertanto, quando vi sia la “necessità di intervenire d’urgenza con un intervento chirurgico, per salvare la vita di un’altra persona, lo stato di necessità può sussistere” solo quando chi deve “effettuare l’intervento … si trova fuori da una adeguata struttura sanitaria e non sia in grado di raggiungerla, mettendo altrimenti a repentaglio la vita della persona in pericolo“. Se invece l’intervento, “per quanto in chirurgia d’urgenza e quindi non programmato, avviene all’interno di una struttura a ciò deputata e quindi professionalmente organizzata proprio, tra l’altro, per poter affrontare interventi d’urgenza in condizioni di sicurezza, non è configurabile lo stato di necessità, perché l’urgenza stessa deve necessariamente essere prevista e programmata e al suo verificarsi scatta o deve scattare l’adozione di specifici protocolli, tra i quali la predisposizione di sacche di sangue già controllate“.

Invero, “nei compiti di una struttura ospedaliera … rientra, tra gli altri, la programmazione ai fini dell’adeguata gestione delle situazioni di emergenza, che si deve tradurre in una apposita organizzazione interna finalizzata proprio alla professionale ed organizzata gestione dell’emergenza, con appositi protocolli, la previsione di turni in chirurgia di tutte le qualifiche professionali coinvolte, la disponibilità all’occorrenza delle sale operatorie con priorità su interventi che possono attendere, l’approvvigionamento preventivo di risorse ematiche verificate o comunque la predeterminazione delle modalità di un approvvigionamento aggiuntivo straordinario ove necessitato dalla situazione di emergenza“.

 

 

Alberto Cappellaro