Risarcimento: interessi e rivalutazione dovuti dalla data del contagio


 

 

Quando condannano il Ministero della salute a risarcire un contagio post-trasfusionale, i giudici spesso liquidano il danno in moneta attuale: questo significa che tale importo viene liquidato con riferimento alla data in cui viene pronunciata la sentenza ed inoltre che esso comprende sia il capitale dovuto a titolo di risarcimento, sia la rivalutazione di tale somma, calcolata dalla data della trasfusione fino a quella della decisione.

Su tale danno vanno però liquidati anche gli interessi, dalla data della trasfusione (e cioè dal momento in cui è avvenuto il contagio) sino a quello dell’effettivo pagamento.

Questo principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Cassazione, è stato ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 25571 del 30 novembre 2011 (relativa ad un danno da incidente stradale).

Ne consegue che, quando il giudice liquida il risarcimento rivalutando la somma capitale fino alla data della decisione, sarebbe illegittimo negare gli interessi compensativi, calcolati dalla data della trasfusione, ritenendo sufficiente la sola rivalutazione monetaria.

Il danno deve essere infatti risarcito integralmente e deve quindi essere liquidato tenendo conto che rivalutazione ed interessi hanno funzioni diverse: la prima quella di “mantenere nel tempo il rapporto di equivalenza fra danno subito e suo risarcimento in moneta“, i secondi invece quella di “compensare il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma” (così Cass. 25571/11 cit.).

Sarebbe però errato pretendere che gli interessi vengano riconosciuti, al tasso legale, sull’intera somma liquidata in sentenza (e quindi sulla somma comprensiva anche della rivalutazione monetaria), a decorrere dalla data della trasfusione.

Per semplificare con un esempio, se un giudice condanna il Ministero a risarcire 100.ooo euro per una trasfusione del 15 maggio 1982, non sarebbe legittimo calcolare gli interessi legali su 100.000 euro, a partire da tale ultima data.

Qualora la somma liquidata sia comprensiva anche della rivalutazione, infatti, occorre prima devalutarla alla data della trasfusione (individuando in questo modo il capitale dovuto alla data del contagio) e quindi applicando su tale somma, rivalutata anno per anno, gli interessi al tasso legale.

Il procedimento di calcolo è molto complesso e non è opportuno approfondire oltre la questione in questa sede, anche perché i conteggi possono essere agevolmente effettuati con strumenti informatici.

E’ fondamentale però impugnare senza esitazione eventuali sentenze che riconoscano la sola rivalutazione, negando gli interessi.

Alberto Cappellaro