Vaccino Covid: i termini per presentare la domanda di indennizzo potrebbero essere prossimi alla scadenza


Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all’art. 20, comma 1, ha così stabilito: “All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210dopo il comma 1è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni».

Il provvedimento è entrato in vigore il 27 gennaio 2022.

La modifica è divenuta definitiva dopo la conversione del decreto legge sopra citato con L. 28 marzo 2022, n. 25 (pubblicata in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).

A seguito della legge di conversione il testo della norma sopra citata è il seguente: 

– articolo 20, comma 1: All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.  L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana».

– articolo 20, comma 1-bis: All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.

Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 210/1992 dispone a sua volta che Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Il predetto beneficio deve essere domandato entro un termine di decadenza, pertanto chi presenta l’istanza oltre tale termine perde il diritto ad essere indennizzato, anche qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge ovvero, nel caso di specie, un danno provocato da uno dei vaccini Covid, pregiudizio che deve essere permanente ed ascrivibile ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (così l’art. 4, comma 4, legge n. 210/1992).

Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di indennizzo è disciplinato dall’articolo 3, comma 1, primo periodo della legge 210/1992, a norma del quale I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni … . I termini decorrono dal momento in cui, … l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

Affinché tale termine decorra è innanzi tutto necessario che il danneggiato sia consapevole della correlazione tra il pregiudizio subito e la vaccinazione.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione è altresì indispensabile che tale pregiudizio sia irreversibile e che, quindi, possa essere inquadrato in una delle categorie sopra citate (si veda sul punto, per tutte, Cass. n. 27874/2019).

La somministrazione del vaccino Covid è iniziata, per alcune categorie di lavoratori, alla fine del 2020, proseguendo in maniera sempre più ampia l’anno successivo.

Come è noto, la maggior parte dei danni conseguenti ad un vaccino si manifestano entro quattordici giorni dalla somministrazione del farmaco, la consapevolezza del nesso causale è, quindi, nella gran parte dei casi, pressoché contestuale al trattamento subito.

Dalla superiore esposizione consegue che i soggetti vaccinati, in particolar modo coloro che lo sono stati nei primissimi mesi della campagna vaccinale, qualora suppongano di aver subito un danno irreversibile, causalmente ricollegabile al vaccino, prudenzialmente dovrebbero già ora prestare attenzione, in relazione al loro caso, alle date di somministrazione del vaccino, a quella o quelle di manifestazione del danno o danni ed alla documentazione sanitaria in proprio possesso, al fine, in caso di danno irreversibile riconducibile al vaccino, di non incorrere in decadenze, decadenze che, ricordiamo,  in passato hanno determinato, per migliaia di danneggiati da sangue infetto in Italia, il rigetto o l’esclusione dalla tutela indennitaria ex lege 210/92 per decorso del termine di decadenza.

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari