Riduzione delle donazioni: se viene impugnata solo la donazione anteriore ma non quella più recente, la misura della riduzione si determina al netto di quanto il legittimario avrebbe potuto recuperare dal donatario posteriore


Con ordinanza n. 17881/2019, depositata il 3 luglio 2019, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è occupata di un caso di riduzione delle donazioni, lesive della quota spettante ai legittimari.

La figlia del de cuius aveva chiesto la riduzione di una donazione, effettuata dal padre in favore dell’altro figlio, liberalità del 6 novembre 2001 e riportante il numero di repertorio 44.121.

Il fratello dell’attrice si era costituito in giudizio eccependo che la riduzione domandata era da dichiararsi inammissibile, esisteva infatti una donazione più recente, sempre in suo favore, effettuata dal padre lo stesso giorno, ma riportante un numero di repertorio successivo, ovvero 44.122.

Tesi, rigettata nei precedenti gradi di merito, che il donatario aveva riproposto in sede di legittimità.

La Suprema Corte ha confermato che, a norma dell’art. 559 del codice civile, “le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori”, una disposizione la cui ratio è di “evitare indirette violazioni del principio di irrevocabilità delle donazioni: se infatti la legge ammettesse la riduzione proporzionale di liberalità fatte in date diverse, consentirebbe in sostanza al donante di revocare in parte la donazione precedente per mezzo di altra successiva”.

Peraltro, questo principio non comporta l’inammissibilità dell’azione di riduzione promossa contro il donatario della liberalità meno recente. Quest’ultimo rimane comunque tenuto ad integrare la legittima, ma solo “nei limiti in cui risulti dimostrata la insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva”.

Pertanto, in una fattispecie come quella esaminata dalla Suprema Corte il legittimario “non potrà recuperare, a scapito degli altri, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia potuto o voluto convenire in riduzione” e, quindi, se egli ha “proposto l’azione contro un donatario anteriore, la misura della riduzione si determina comunque al netto di quanto il legittimario avrebbe potuto recuperare dal donatario posteriore”.

L’azione proposta contro il donatario anteriore non è, pertanto, in sé inammissibile, si tratterà invece “di stabilire, in esito al calcolo generale della legittima imposto dall’art. 556 c.c., la misura della lesione eventualmente imputabile a questa in modo da contenere la riduzione nei limiti imposti dalla regola della riduzione cronologica stabilita dall’art. 559 c.c.”.

In altre parole, “le scelte del legittimario non potranno mai pregiudicare i diritti dei terzi, in particolare dei destinatari di altre liberalità disposte dal defunto, la cui riducibilità dipenderà pur sempre dalle regole di calcolo della legittima”.

Questa conclusione rimane ferma anche in un caso, come quello di specie, in cui il donatario di entrambe le liberalità, quella anteriore e quella posteriore, era la medesima persona (il fratello dell’attrice), invero “tale coincidenza soggettiva non basta a escludere l’interesse del donatario a che l’ordine della riduzione fosse osservato ugualmente”.

La pronuncia di appello era stata impugnata in sede di legittimità anche sotto un altro profilo.

Secondo il ricorrente la Corte di Appello aveva erroneamente omesso di qualificare come l’una posteriore all’altra due donazioni stipulate sì lo stesso giorno, ma riportanti un numero di repertorio successivo.

A tal proposito, la Cassazione evidenzia come “se più donazioni sono state stipulate lo stesso giorno con atti distinti, l’art. 559 c.c. rimane applicabile quando i vari atti siano datati con ore diverse. Se manca l’indicazione dell’ora, nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, a meno che risulti con certezza che l’uno ha preceduto l’altro (tale certezza non deriva dalla priorità del numero di repertorio)”. Ne consegue che qualora non sia possibile determinare la priorità di uno dei due atti, “si applicherà allora la regola della riduzione proporzionale stabilita dall’art. 558 c.c. Quando più donazioni lesive siano state fatte contemporaneamente, esse debbono essere ridotte in proporzione al loro valore come le disposizioni testamentarie”.

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari