Cause in materia di responsabilità sanitaria ex art. 8 L. 24/2017: la competenza territoriale, pur dovendo essere eccepita nel giudizio di merito, va individuata con riferimento al momento di instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.


Con ordinanza n. 11804/2025, depositata il 5 maggio 2025, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: il giudizio regolato dall’art.8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies cod. proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies cod. proc. civ. al deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.

Il predetto principio è stato reso nell’interesse della legge, trattandosi di questione di particolare importanza, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.

Questi i fatti che avevano dato origine alla controversia.

I ricorrenti, in proprio e quali eredi di un danneggiato deceduto, a loro dire, per colpa medica, promuovevano un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ai sensi dell’art. 8 della L. 24/2017 nei confronti di due strutture ospedaliere, l’una con sede nel circondario del Tribunale di Velletri, l’altra in quello del Tribunale di Roma.

Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato depositato avanti a quest’ultimo Tribunale.

All’esito della consulenza medica i periti d’ufficio avevano correlato il decesso al solo comportamento dei sanitari dell’ospedale sito nel circondario di Velletri.

Fallita la conciliazione tra le parti, i ricorrenti depositavano il ricorso di merito avanti al Tribunale di Roma, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 24/2017, agendo nei soli confronti della struttura considerata responsabile per il sinistro.

Costituitasi in tale ultimo giudizio, la parte convenuta eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Velletri, eccezione accolta ed impugnata dai ricorrenti mediante ricorso per regolamento necessario di competenza.

Come si è anticipato, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice competente per territorio sia il Tribunale di Roma, la competenza deve infatti individuarsi con riferimento al deposito del ricorso per ATP, atto correttamente depositato a Roma, e non a Velletri, atteso che la domanda era stata formulata anche nei confronti di un soggetto avente sede nel circondario della capitale, così integrandosi un cumulo soggettivo (artt. 2055 cod. civ. e 33 cod. proc. civ.) implicante una modificazione della competenza per ragioni di connessione.

L’ordinanza evidenzia come la soluzione della questione presupponga la previa individuazione della natura e della struttura del procedimento disciplinato dalla c.d. legge Gelli.

A tal proposito, la Corte rileva come la legge 24/2017, articolo 8, prescriva che colui il quale intenda esercitare un’azione per ottenere il risarcimento del danno subìto in conseguenza di una condotta integrante una fattispecie di responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ. dinanzi al giudice competente (comma 1), quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento (comma 2); il richiamato art. 696-bis cod. proc. civ., a sua volta, disciplina l’istituto della consulenza tecnica conciliativa che offre alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo che renda superflua l’instaurazione del successivo giudizio di merito.

Secondo la Cassazione tale procedimento non ha, innanzi tutto, una struttura unitaria bifasica, questo perché il procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. … non conduce ad un provvedimento del giudice … ma conduce o alla conciliazione delle parti, oppure … alla mancata conciliazione in seguito all’espletamento della CTU … oppure, ancora, alla consumazione del procedimento … senza completamento della CTU; la mancanza di un provvedimento del giudice che implichi il riconoscimento anche implicito della sua competenza esclude che la relativa questione debba formare oggetto di discussione al momento della presentazione del ricorso contenente l’istanza di consulenza preventiva; presentazione che, in quanto condizione di procedibilità della domanda (art. 8, comma 2, legge n. 24/2017), resta estranea al giudizio con questa successivamente (ed eventualmente) introdotto.

Ne consegue, secondo la Corte, che la verifica della competenza del giudice va dunque effettuata successivamente all’introduzione del giudizio di merito.

La Cassazione evidenzia, ulteriormente, che il provvedimento con cui, officiosamente o su eccezione di parte, il giudice adito ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ. si reputasse incompetente e si rifiutasse di dar corso al procedimento, non integrando un provvedimento decisorio (ma semplicemente un’ipotesi di mancata conciliazione nell’ambito dei diversi sbocchi alternativi del procedimento sopra illustrati), non sarebbe né impugnabile per regolamento di competenza né preclusivo della posizione della relativa questione nel successivo giudizio di merito, che la parte potrebbe comunque avere interesse ad introdurre, in funzione della salvezza degli effetti della domanda e della possibilità di suscitare un accertamento ordinario in seguito all’avvenuta integrazione della condizione di procedibilità; per altro verso, il mancato rilievo d’ufficio dell’incompetenza (derogabile o inderogabile) o l’omessa sollevazione della relativa eccezione ad opera delle parti non determinano il consolidamento della competenza in capo all’ufficio giudiziario adito ex art. 696-bis cod. proc. civ. anche ai fini del successivo giudizio di merito, sede naturale in cui la relativa questione può essere posta dalle parti o – nei casi in cui ciò sia consentito – rilevata dal giudice.

In sintesi, l’assenza di un provvedimento conclusivo del procedimento a cognizione sommaria … esclude la configurabilità del giudizio ex art. 8 legge n. 24 del 2017 come procedimento unitario a struttura bifasica.

Peraltro, questo non autorizza a concludere che l’ATP abbia una finalità esclusivamente deflattiva, senza alcuna connessione funzionale o strumentale con il successivo accertamento di merito, la predetta finalità, infatti, benché sicuramente presente, appare però recessiva rispetto alla diversa ratio rappresentata dalla finalità di istruzione preventiva (sebbene non cautelare), in quanto il previo svolgimento del procedimento di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., da espletarsi “dinanzi al giudice competente” (art. 8, comma 1), serve ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di cause caratterizzate – come quelle in tema di responsabilità sanitaria – da questioni soprattutto tecniche (Corte cost. n.87 del 2021).

I due giudizi disciplinati dalla Legge qui esaminata, pertanto, pur strutturalmente autonomi presentano tra loro un collegamento funzionale, collegamento utile per interpretare la regola – sul piano testuale tutt’altro che perspicua – contenuta nell’art. 8, comma 3, della legge n. 24/2017, secondo la quale “gli effetti della domanda sono salvi” se, entro novanta giorni dal deposito della relazione peritale (senza che sia avvenuta la conciliazione) o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art.696-bis cod. proc. civ. (vanamente decorso senza la conclusione del procedimento), è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento sommario, il ricorso introduttivo del giudizio di merito.

La Cassazione osserva, in primo luogo, come l’espressione “effetti della domanda” debba essere interpretata nel senso che vengono in considerazione tanto gli effetti sostanziali quanto quelli processuali, con particolare riferimento a quelli di cui agli artt. 5 e 39 cod. proc. civ., concernenti la litispendenza, la giurisdizione e la competenza.

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, considerato che la struttura reciprocamente distinta del giudizio per ATP e di quello ex art. 281-undecies c.p.c. impedisce di ipotizzare la preesistenza della “domanda giudiziale” rispetto al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito, l’evidenziata connessione funzionale tra i due procedimenti impone di leggere il dettato normativo nel senso di una “anticipazione condizionata” degli effetti della domanda giudiziale alla proposizione dell’istanza di ATP conciliativo o, più precisamente … nel senso di una “retroazione” degli effetti, i quali si producono con la tempestiva proposizione della domanda giudiziale ma retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ.; momento che va quindi individuato come quello determinativo della litispendenza, della giurisdizione e della competenza.

Per queste ragioni, da un lato, la natura strutturalmente non unitaria del giudizio regolato dall’art.8 della legge n. 24/2017 … esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito; dall’altro lato, la retroazione degli effetti (anche processuali, oltre che sostanziali) della domanda giudiziale (formulata con il deposito del ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. civ.) al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., giustificata dal collegamento funzionale tra i due procedimenti, impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.

La Corte quindi conclude che, nel caso in esame, non è dubbio che il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., depositato presso il Tribunale di Roma, fosse stato proposto dinanzi al giudice competente …; nel passaggio dal procedimento sommario introdotto dall’istanza per consulenza tecnica preventiva al procedimento di merito a cognizione piena, essendo stata circoscritta la domanda soltanto ad uno degli originari convenuti, era venuto meno il cumulo soggettivo e la conseguente connessione, ma tale circostanza non consentiva alla parte convenuta di eccepire fondatamente (né autorizzava il giudice a rilevare) il (sopravvenuto e, quindi, irrilevante) mutamento dello stato di fatto processuale comportante, in astratto, una modificazione della competenza, poiché essa si era determinata, cristallizzandosi, al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ..

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari