Equa riparazione: legge di stabilità, proroga dei termini al 31 dicembre 2018 e esplicito riconoscimento del diritto di partecipare al procedimento agli eredi che agiscono esclusivamente iure proprio


Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, supplemento ordinario n. 62, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

La legge succitata contiene due disposizioni concernenti la c.d. equa riparazione.

Innanzi tutto, l’art. 1, comma 1141, lettera a), che dispone che all’articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 ».

Il nuovo testo dell’art. 27 bis, comma 1, terzo periodo risultante dalla novella legislativa è pertanto il seguente: “La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2018, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio”.

Inoltre, l’art. 1, comma 440, il quale, chiarendo un possibile dubbio interpretativo, riconosce esplicitamente che “fra i beneficiari dell’equa riparazione prevista dall’articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010”.

Come sempre qualsiasi dubbio concernente la propria posizione personale, relativo ad una o a entrambe le norme sopra citate, dovrà essere sottoposto al proprio legale.


Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari