Talidomide: è legittimo riconoscere l’indennizzo per i nati nel 1958 e nel 1966 solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto? La decisione spetterà alla Corte Costituzionale


Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, con ordinanza n. 45 del 2017, pubblicata sulla G.U. del 05/04/2017 n. 14, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-ter, comma 1,   del decreto-legge n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui ha riconosciuto l’indennizzo di cui all’art. 2, comma 363, della legge n. 244/2007 anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia «nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966», ma solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 agosto 2016), diversamente da quanto accade per i nati tra il 1959 ed il 1965, a cui spetta, secondo il regolamento di esecuzione dell’art. 2, comma 363, legge n. 244/2007, «dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero dal 1° gennaio 2008.

Invero, con il decreto legge n. 113/2016 il Legislatore ha preso atto del fatto che farmaci contenenti il principio  attivo del talidomide sono stati somministrati sia prima del 1959 che dopo il 1965 ed ha sanato la situazione di disuguaglianza che si era creata tra le vittime degli effetti collaterali di tale farmaco. Tuttavia, secondo il Giudice a quo, nel momento in   cui   tali   soggetti vengono ragguagliati ed unificati dal punto di vista del beneficio loro spettante, non vi è alcuna ragione che, da un punto di vista prettamente giuridico, giustifichi, in termini economici, la disparità di trattamento riservata ai nati nel 1958 o nel 1966 che, diversamente dai nati tra il 1959 ed il 1965, possono ottenere l’indennizzo solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113/2016.

L’art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui, per i nati nel 1958 e nel 1966, riconosce l’indennizzo solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 agosto 2016), appare, quindi, contrastare con l’art. 3 Cost.

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari