Risarcimento: la Cassazione conferma la responsabilità del Ministero per contagi ante 78


Il Ministero della salute persiste nel sostenere, nei giudizi risarcitori promossi dai contagiati da sangue infetto, che nessuna responsabilità potrebbe essergli addebitata per danni derivanti da emotrasfusioni effettuate in data antecedente alla scoperta del virus HBV (1978).

Con sentenza n. 9550/2017 la terza sezione civile della Suprema Corte ha rigettato questa interpretazione, ribadendo che “secondo l’orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità omissiva dell’Amministrazione per contagio derivante da emotrasfusione o da utilizzo di prodotti emoderivati, sussiste la responsabilità dell’Amministrazione anche nel caso di trattamenti precedenti alla data in cui il virus dell’epatite B è stato definitivamente identificato in sede scientifica internazionale, in quanto già prima di tale data, a partire della metà degli anni ‘60, era noto il rischio collegato alla trasmissione dell’epatite ed il Ministero era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana”. Risulta pertanto “superato l’opposto orientamento espresso da Cass. 2250/2013, la quale aveva escluso la responsabilità del Ministero per contagi avvenuti a causa di trattamenti anteriori al 1978, senza necessità di ulteriori accertamenti da parte del giudice del merito, non ricorrendo la regolarità causale tra omesso controllo da parte del Ministero e tali contagi”.

 

 Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari