Equa riparazione: il punto sulla procedura a due anni dall’inizio


Quanto esposto nel presente articolo è frutto delle informazioni derivanti dalla giornaliera gestione della procedura di equa riparazione da parte dei sottoscritti avvocati Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari.

Il Ministero della salute in questi giorni sta proseguendo, al fine di completarlo, il pagamento dell’equo ristoro ai danneggiati appartenenti alla sesta categoria che hanno inviato nei mesi scorsi l’accettazione.

Nel contempo, e precisamente da fine luglio, il Ministero ha iniziato, altresì, ad inviare attraverso raccomandata a/r, la proposta di adesione anche ai danneggiati ascritti alla settima categoria, l’invio della proposta viene effettuato, per conoscenza via PEC, anche agli Avvocati che hanno instaurato per conto dei clienti la procedura transattiva o a quelli che, per volontà degli assistiti, sono subentrati nella stessa con regolare mandato.

Come aveva già fatto per le categorie dalla prima alla sesta, il Ministero richiede ai danneggiati o ai loro eredi la firma e l’invio dei documenti allegati alla proposta entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della stessa, evidenziamo a tal riguardo, anche se lo abbiamo già fatto in passato, che si tratta di un termine pacificamente non perentorio, tanto più nel caso di specie in cui la ricezione della proposta avviene nel mese di agosto durante il quale, come è notorio, quasi la totalità degli studi legali osserva il periodo di chiusura estiva. Invero riteniamo, come più volte ribadito, che prima dell’accettazione o della mancata accettazione della proposta sia essenziale per il danneggiato consultare il legale che ha seguito il suo contenzioso giudiziale (causa di risarcimento negli eventuali vari gradi) e/o fase transattiva (introduzione, preavviso di rigetto, osservazioni al preavviso, esclusioni, impugnazione in sede amministrativa delle stesse, ricorsi alla Cedu) e/o procedura di equa riparazione, questo al fine di poter valutare approfonditamente e con consapevolezza la convenienza o meno dell’adesione alla proposta.

Evidenziamo, altresì, che anche nel momento in cui si decida di aderire e si rispediscano i moduli debitamente firmati e con le modalità indicate negli stessi, il Ministero, ricevuti i documenti, effettuerà un controllo dell’intera pratica e della presenza dei requisiti previsti dalla legge prima di accreditare sul conto corrente, indicato dal danneggiato, l’importo previsto quale equo ristoro. In alcuni casi, in particolare in quelli riguardanti eredi di danneggiati deceduti nel corso dell’iter transattivo, potranno anche essere richiesti dal Ministero, ai diretti interessati o ai legali degli stessi, altri documenti.

Segnaliamo, infine, una novità introdotta dal Ministero proprio in concomitanza con l’invio della proposta per la settima categoria, i danneggiati dovranno dichiarare “di non aver percepito da alcuna pubblica amministrazione importi in denaro a titolo di risarcimento del danno a seguito di trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni ovvero di aver percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni  l’importo di euro_________________ da parte di ________________ in data  _______________________ e in applicazione alla sentenza n._____________ del ________________emessa da_________________o dall’atto transattivo del ________________”.

Pertanto, anche alla luce della suddetta novità, si ribadisce che la valutazione in ordine all’accettazione o meno della proposta dovrà avvenire con il legale o con i legali che hanno seguito e/o seguono l’iter giudiziale e stragiudiziale del singolo caso, che proprio per questo lo conoscono compiutamente.

Conseguentemente i sottoscritti legali non renderanno pareri su casi specifici, se non ai propri clienti, né risponderanno in relazione agli stessi sui propri siti, telefonicamente o con altri mezzi. Le uniche risposte che potranno essere fornite, alla riapertura degli studi a settembre, rivestiranno esclusivamente carattere generale, nel rispetto della deontologia professionale ed anche a tutela dei danneggiati che, a nostro avviso, prima di decidere consapevolmente in ordine al loro futuro percorso, dovranno avere informazioni precise e specifiche sul loro singolo caso.

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari