Indennizzo: Venezia conferma, spetta anche al figlio contagiato dopo il parto


 

 

Con sentenza n. 423 del 7 giugno 2013 il Tribunale di Venezia – sezione lavoro ha condannato il Ministero della salute a corrispondere l’indennizzo ex lege 210/92 alla figlia di una danneggiata da trasfusione di sangue infetto, contagiatasi durante l’allattamento dalla madre.

L’art. 2 comma 6 della legge 210/92 riconosce l’indennizzo solo al figlio contagiato durante la gravidanza, non a quello infettatosi immediatamente dopo il parto, in particolare durante l’allattamento, come accaduto nel caso di specie.

Richiamando quanto statuito dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 26/2013, resa in un caso seguito dallo studio in collaborazione con il Collega Paolo Gallo del foro di Milano, il Tribunale ha considerato questa disparità di trattamento non conforme a Costituzione e quindi, mediante una interpretazione adeguatrice dell’art. 2 comma 6 della legge 210/92, ha accolto la domanda della ricorrente, ribadendo che  “opinare che il diritto non possa mai essere riconosciuto al figlio contagiato dalla madre in epoca prossima all’avvenuto compimento della gestazione, comporterebbe conseguenze irrazionali sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni meritevoli della stessa tutela, quale quella che si è verificata nella fattispecie sottoposta a giudizio, ove può dirsi che il contagio è avvenuto subito dopo il compimento della gestazione, in una fase in cui il neonato, se allattato, dipende totalmente dalla madre, quanto all’alimentazione, allo stesso modo di come totalmente dipendeva durante la gestazione. In simili casi, negare al figlio il diritto all’indennizzo perché il contagio, seppure avvenuto poco dopo il compimento della gestazione non può dirsi avvenuto durante la gestazione, costituirebbe una conseguenza irrazionale, che in quanto tale non può mai dirsi voluta e perseguita dall’ordinamento” (così App. Brescia 26/2013, cit.).

Per quanto concerne il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, termine normalmente pari a tre anni, il Tribunale osserva che “poiché la legge 210/92 non prevede, per il contagio dalla madre durante la gestazione, alcun termine esplicito per la presentazione dell’istanza, deve farsi riferimento al termine di prescrizione decennale ordinario avente decorrenza da quando l’interessato può esercitare il proprio diritto“, ovvero da quando lo stesso abbia consapevolezza di aver contratto la patologia e che questa sia eziologicamente riconducibile al contagio dalla madre, a sua volta danneggiata da sangue infetto.

Ringrazio per la segnalazione il Collega Massimo Dragone, del foro di Venezia, e mi complimento con lui per l’ottimo risultato ottenuto.

 

Alberto Cappellaro