Transazioni: riflessioni sul decreto di Sabrina Cestari


 

Pubblico qui di seguito le riflessioni sul decreto moduli che Sabrina Cestari ha pubblicato sul proprio sito.

Alberto Cappellaro

RIFLESSIONI IN ORDINE AL DECRETO MODULI

Premetto che non si tratta di un’analisi tecnica del decreto moduli, bensì di una serie di riflessioni il cui scopo principale è quello di chiarire il mio pensiero in relazione alle domande che mi sono state poste a partire dal giorno della pubblicazione del suddetto provvedimento.

Ritengo che il decreto sia stato volutamente formulato in modo da creare dubbi interpretativi, in particolare in ordine alla sua concreta applicazione alla singola fattispecie.

L’Amministrazione si è preservata un ampio ed, a mio avviso, eccessivo margine di discrezionalità in fase attuativa, in particolare in ordine all’inclusione o all’esclusione dalla transazione del singolo danneggiato, naturalmente attraverso l’utilizzo e le modalità di utilizzo, dell’istituto della prescrizione. Il fatto che la Pubblica Amministrazione, nell’emanare un regolamento, abbia margini di discrezionalità, anche ampi, non è contestabile, tuttavia, la discrezionalità che qui viene prospettata e che era già stata prospettata nella recente sentenza del Tar Lazio riguardante l’impugnativa del Decreto 132/2009, lascia a dir poco perplessi, in particolare per quanto concerne l’utilizzo della prescrizione quale requisito di ammissione alla transazione, fatto che, nel concreto, potrebbe determinare l’esclusione di un numero elevato di aventi diritto.

Vorrei ribadire che la giurisprudenza in tema di prescrizione ed in particolare di dies a quo in materia di danni da sangue infetto, ha subito mutamenti, anche radicali, nel corso degli anni e che tener conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, come statuito nel decreto n. 132/2009, non significa automaticamente e semplicisticamente, in particolare nell’ambito di una procedura transattiva, utilizzare la prescrizione quale criterio discriminante di inclusione o esclusione dalla transazione stessa.

Detto questo, ritengo che alla luce di quanto previsto dal decreto, sarà necessaria una “trattativa” tra il Ministero ed il singolo Legale, Legale che dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione necessaria per consentirle un’attenta valutazione del singolo caso, documentazione, sottolineo, non ricompresa in quella inviata attraverso procedura RIDAB con le istanze transattive.

Questo comporterà, tra altro, che molti danneggiati, ovvero coloro la cui situazione anche dopo la lettura del decreto de quo resta dubbia, si troveranno nella posizione di dover valutare immediatamente con il proprio Legale se impugnare o meno il decreto, in attesa della decisione dell’Amministrazione sul loro caso, decisione che potrebbe essere non tempestiva considerati i notori tempi del Ministero.

In relazione alla prescrizione ed ai dubbi che tormentano in questi giorni i danneggiati, mi riferisco in particolare alla situazione di coloro che hanno ottenuto una sentenza positiva, nonostante il loro diritto al risarcimento fosse prescritto in base all’applicazione automatica del termine quinquennale, o a coloro che hanno un giudizio pendente nel quale non sia stata sollevata l’eccezione di prescrizione, o nel quale non sia stata sollevata tempestivamente o correttamente l’eccezione stessa, o, ancora a coloro che hanno interrotto i termini di prescrizione con una diffida, o a coloro che non sono stati ancora considerati prescritti nell’ambito di un giudizio nel quale, tuttavia, l’Avvocatura ha sollevato correttamente e tempestivamente l’eccezione di prescrizione, ecc…. preciso quanto segue:

corrisponde al vero il fatto che solo un Giudice può sancire la prescrizione in relazione agli atti di un contenzioso, tuttavia, in sede transattiva il concetto di prescrizione, in base al parere dell’Avvocatura (sicuramente non condivisibile, ma recepito dal Ministero nel decreto de quo) può essere applicato discrezionalmente calcolando 5 anni dalla data della domanda amministrativa inoltrata ai fini dell’indennizzo o addirittura, come previsto dal suddetto provvedimento, da un momento eventualmente precedente, quello della consapevolezza della patologia, sottolineo può in quanto, come già anticipato, per avere la certezza sarebbe necessario conoscere concretamente come il Ministero intenderà trattare le pratiche dubbie.

Deve anche essere evidenziato che la sentenza del Tar Lazio, che ha rigettato l’impugnazione del decreto n. 132/09, ha riconosciuto al Ministero il potere di decidere se transigere o meno nel singolo caso, questo potrebbe condurre il Ministero a ritenere “legittima”, in quanto opportuna per le casse dello Stato, l’esclusione di coloro che sono a rischio prescrizione.

Ho già scritto in un precedente articolo e lo ribadisco in questa sede, che la Corte costituzionale ha chiarito da anni che nessun diritto fondamentale, quale è quello alla salute, può essere compresso o inciso al punto tale che ne sia pregiudicato o anche solo messo a rischio lo stesso contenuto. Invero, esiste nel nostro Ordinamento un limite inferiore al di sotto del quale la gestione amministrativa dei diritti non può scendere e se lo stesso Legislatore deve, nell’ambito della propria discrezionalità, rispettare il limite al di sotto del quale viene compromessa l’esistenza stessa del diritto, a fortiori lo stesso limite deve essere rispettato dalla Pubblica Amministrazione, che dovrebbe tener conto, altresì, nel caso di specie, non solo della ratio della legge istitutiva delle transazioni, ma anche dei principi fondamentali del nostro Ordinamento e di quello internazionale, con particolare riguardo al principio del rispetto per la dignità della vita.

Preciso che la Dott.ssa Scalera, durante la riunione del 2 febbraio scorso, disse, rispondendo ad un quesito, che nei casi dubbi, quali quelli di sentenze positive, il Legale potrà “discutere” la posizione con Ministero e l’Avvocatura, fornendo i documenti necessari, da qui le mie considerazioni pregresse e di cui sopra in ordine alla necessità di una “trattativa” sul singolo caso.

Ricordo che la confusione, dopo la citata riunione, si ingenerò proprio per tali affermazioni ed in particolare per la frase: “terremo conto delle sentenze positive”, orbene cosa significa tale asserzione? Forse che il Ministero ne terrà conto immediatamente e autonomamente? Oppure che, al contrario, ne terrà conto solo in base alla “segnalazione” ad opera del singolo Avvocato, che dovrà inoltrare idonea documentazione e “discutere” il caso concreto con il Ministero e l’Avvocatura? Ad oggi non vi è risposta.

Analogo discorso deve essere fatto naturalmente per chi ha interrotto i termini della prescrizione con diffida, per i danneggiati drepanocitici non inclusi nella categoria dei thalassamici in violazione del parere del Consiglio di Stato, ecc…

Anche per questo, a seguito della riunione succitata, sono stati richiesti al Ministero, giornalmente, incontri volti a chiarire questi ed altri aspetti ed a “risolvere” il problema prescrizione, tuttavia, tali richieste non hanno avuto riscontro alcuno.

Non è possibile, pertanto, dare risposte certe sui singoli casi, per altro, solo il Legale di riferimento è in possesso dei dati e della documentazione indispensabili ai fini di un parere sulla fattispecie concreta.

Il vero problema è che la gestione da parte del Ministero della vicenda de qua, come ho già evidenziato, personalmente e attraverso le Associazioni che seguo in qualità di Legale, in tutte le sedi, comprese le più alte cariche istituzionali, porterà solo al proliferare del contenzioso civile, amministrativo, penale e internazionale, mentre la ratio della legge istitutiva delle transazioni era chiara e non solo a chi, come la sottoscritta, ha collaborato alla sua approvazione con Colleghi e Associazioni (nella fattispecie con la Dott.ssa Angela Iacono, Presidente della Fondazione Giambrone), Associazioni alle quali si deve l’introduzione della normativa sulle transazioni, la cui ratio, come emerge dai lavori preparatori, era e resta, nonostante il contenuto del decreto moduli, quella di ristorare il maggior numero possibile di danneggiati, chiudendo non solo il contenzioso, ma anche una delle più tristi e dolorose pagine della storia del nostro Paese.

Avvocato Sabrina Cestari