Rivalutazione: per la Cassazione nessun limite all’adeguamento


 

Come è noto, successivamente al deposito della sentenza n. 293/11 della Corte costituzionale il Ministero della salute sostiene che, nonostante l’avvenuta abrogazione della norma interpretativa che negava la rivalutazione integrale, i ratei dell’indennizzo dovrebbero essere rivalutati solo dall’1 gennaio 2008 in poi.

Secondo l’ente, in particolare, non andrebbero adeguati i ratei liquidati prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 363 della legge 244/2007, norma che la Consulta aveva utilizzato come tertium comparationis per dichiarare illegittimo l’art. 11 co. 13 del decreto legge 78/2010.

Con ordinanza 10769 del 27 giugno 2012 la Cassazione ha dichiarato questa tesi manifestamente infondata: quanto sostiene il Ministero non corrisponde infatti al “dictum della Corte Costituzionale, perché questa non ha posto limiti temporali alla pronunzia di incostituzionalità, e la relativa statuizione non poteva che competere esclusivamente al Giudice delle leggi; al contrario, la Corte ha dichiarato incostituzionale anche l’art. 11 L. n. 122 del 2010, comma 14, il quale disponeva la cessazione degli effetti di tutti i provvedimenti emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa speciale”.

Mi auguro pertanto che il Ministero, preso atto di questa pronuncia, cessi di impugnare sentenze a sé sfavorevoli sulla base di motivazioni pretestuose, provvedendo altresì ad adeguare tutti gli indennizzi, arretrati inclusi.

Ringrazio Simone Lazzarini per la comunicazione e mi complimento col Collega Alessio Oldrini per l’ottimo risultato conseguito.

Alberto Cappellaro