Indennizzo: epatite anteriore al 28/7/97 e termini per la domanda


 

Come ho già scritto in precedenza, con le ordinanze n. 6923/2010 e n. 17268/2010 la sezione lavoro della Corte di cassazione ha stabilito che il termine per presentare la domanda di indennizzo è di 10 anni in tutti i casi in cui l’epatite sia stata contratta prima del 28 luglio 1997 (data di entrata in vigore della legge 238/97, che ha introdotto il termine di decadenza triennale attualmente vigente).

Questo principio è stato ribadito nelle due recentissime sentenze n. 16609/11 e 16790/11, dove si legge che “in caso di epatiti verificatesi prima delle modifiche introdotte con la L. n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale”.

Nel contestare tale principio, il Ministero osserva che in ogni caso  il termine triennale si applicherebbe a tutte le domande presentate dopo il 28 luglio 1997, a prescindere dalla data del contagio.

La Cassazione ritiene tale assunto infondato perché trascura il principio generale stabilito dall’art. 3 comma 1 della legge 210/92, in base al quale il termine di decadenza può decorrere solo quando l’interessato abbia “effettiva conoscenza del danno”: conoscenza da intendersi come comprensiva anche della sua eziologia (e quindi da intendersi come consapevolezza non solo della malattia ma anche della sua origine trasfusionale).

La Corte precisa anche che tale principio non può “trovare deroga – nel caso di eventi lesivi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – … nel principio generale (richiamato da Cass. n. 25746/2009) per cui, in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa; nella materia in esame, tale principio può valere, infatti, solo per i casi in cui, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), dovendo, in caso contrario – e cioè nel caso in cui l’interessato risulti aver avuto conoscenza del danno solo dopo l’entrata in vigore della modifica normativa – … applicarsi la regola della decorrenza del termine dal momento in cui il soggetto ha avuto effettiva conoscenza del danno (cfr. nello stesso senso, Cass. n. 7304/11)”.

In altre parole, se l’epatite è stata contratta prima del 28 luglio 1997 il termine triennale di decadenza si applica solo se il danneggiato, in tale data, era già consapevole del contagio.

Ringrazio i Colleghi Luigi Delucchi e Luca Maraglino per la segnalazione.

Alberto Cappellaro