Transazioni: il Ministero opta per il decreto unico


Nella seduta del 15 gennaio 2009 della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini ha risposto all’interrogazione n. 5-00829, presentata dall’On. Livia Turco, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito all’attuazione di quanto previsto nel decreto legge n. 159/2007 e nella legge finanziaria 2008.
Come è noto, tali provvedimenti stanziano fondi per le transazioni da stipulare con soggetti emofilici, talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiamo instaurato cause di risarcimento danni contro lo Stato.
I provvedimenti citati prevedono che i criteri per la definizione delle transazioni vengano fissati con un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze.
Tale decreto non è stato ancora pubblicato.
In un primo tempo il Ministero era orientato ad emanare due provvedimenti: il primo, con l’indicazione delle formalità necessarie per accedere alle transazioni; il secondo, con le offerte economiche formulate ai danneggiati.
Questo modo di procedere è stato censurato dal Consiglio di Stato, che con il parere 3743/08 ha chiarito che non si può chiedere ai danneggiati di aderire alla transazione senza prima rendere noti “le condizioni, l’entità, i tempi e i limiti del risarcimento, vale a dire i criteri della transazione che viene proposta“.
Il Ministero ha preso atto di questo suggerimento: verranno pertanto “individuati i criteri di definizione delle transazioni già nella fase ricognitiva per l’accesso alla procedura, ovvero prima dell’adesione dei legali all’operazione transattiva“.
Tale individuazione è stata affidata alla Commissione istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si riunirà il 19 gennaio 2009 per approfondire “le tematiche medico-legali utili a consentire una individuazione dei suddetti criteri“. 

A conferma di quanto sopra, pubblico qui di seguito un estratto del comunicato pubblicato in data odierna sul sito del Ministero della salute, dal quale parrebbe emergere che per poter accedere alle transazioni sia necessario, innanzi tutto, aver instaurato la causa entro l’1 gennaio 2008 (e non 2009, come invece pareva emergere dal parere del Consiglio di Stato).
Aggiornamento su attività di indennizzo: transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
Articolo 33, del decreto legge 159/97, convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222 Commi 361 e 362, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Per le transazioni sono stanziati dalle normative sopra richiamate rispettivamente 150.000.000 per il 2007 e 180.000.000 a decorrere dal 2008.
Con appositi provvedimenti si è provveduto a rendere disponibili le somme in questione anche per il corrente esercizio finanziario.
Le citate disposizioni normative prevedono che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e finanze siano fissati i criteri fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
In considerazione dell’ampia platea di soggetti interessati, stimabili ad oggi nel numero di non meno 5000 utenti, ai fini di realizzare una programmazione attendibile, sulla base delle indicazioni della Commissione istituita dal Ministro pro tempore in data 4 marzo 2008, è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale, presentato anche alle associazioni in data 31 luglio 2008. Con detto schema di provvedimento si era definita, per entrambe le disposizioni legislative, con modalità unificata, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni in applicazione delle disposizioni citate, prevedendo una ricognizione, con modalità operative informatiche, dei soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni pendenti alla data del 1 gennaio 2008 e interessati alla stipula di una transazione. Il Consiglio di Stato con parere in data 10 novembre 2008, trasmesso con nota del 5 dicembre 2008, ha formulato una serie di osservazioni in merito al provvedimento in questione, rilevando in particolare la necessità provvedere, ai sensi della normativa sopra citata, alla definizione dei criteri transattivi. Ciò comporta che detti criteri dovranno essere predisposti a priori, in assenza dei necessari elementi conoscitivi sulla numerosità e composizione della popolazione di riferimento.
Si è in ogni caso provveduto, sulla base anche delle indicazioni della Commissione ministeriale convocata il 22 dicembre 2008, a predisporre un nuovo testo di regolamento, integrato con anche i criteri transattivi, che sarà sottoposto il 19 gennaio 2009 all’approvazione della medesima Commissione.

Alberto Cappellaro