Risarcimento: l’aggravamento prevedibile non sposta la prescrizione


 

 

Trascrivo di qui seguito l’articolo pubblicato da Sabrina Cestari sul proprio sito, nonché su laprevidenza.it, che evidenzia come la Cassazione abbia ribadito che una eventuale nuova patologia (una cirrosi), costituente mero aggravamento di un’altra preesistente (un’epatite post-trasfusionale), aggravamento per di più prevedibile, è inidonea allo spostamento del termine di prescrizione.

Tale spostamento, infatti, può ipotizzarsi solo ove la seconda patologia costituisca una lesione nuova e autonoma rispetto alla precedente.

 

Alberto Cappellaro

 

 

Cassazione civile sez. VI n. 3984 del 18 febbraio 2013

Gli eredi di una dipendente della C R I, che aveva svolto le mansioni di perito di ematologia ed immunologia e che, a causa delle stesse, aveva contratto l’epatite B, successivamente evolutasi in cirrosi epatica, si erano visti respingere, sia in primo che in secondo grado, la domanda di risarcimento del danno in relazione a quest’ultima patologia.

Gli eredi ricorrevano in Cassazione.

Secondo i ricorrenti la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorreva dall’insorgenza della cirrosi, mentre la Corte d’Appello, al contrario, aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel momento della manifestazione esteriore del danno originario, ovvero dell’epatite B, considerando conseguentemente la cirrosi solo mero aggravamento della patologia preesistente e non lesione nuova ed autonoma, aggravamento, quindi, prevedibile e, come tale, inidoneo allo spostamento del termine di prescrizione.

La Cassazione, nella sentenza qui commentata, ha ritenuto la questione manifestamente infondata per essere la decisione della Corte d’Appello conforme ai principi più volte ribaditi dalla stessa Suprema Corte, anche a Sezioni unite (sentenza n. 580/2008), secondo cui “in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile”.

Il suddetto principio, nonchè la notorietà della derivazione causale della cirrosi dall’epatite B e la prevedibilità dell’aggravamento, secondo la Suprema Corte, rendono immune da censure la decisione della Corte d’Appello, conseguentemente il ricorso è stato respinto.

Avvocato Sabrina Cestari

 

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