Risarcimento: le azioni esperibili dagli eredi


 

Con sentenza n. 7553 del 15 maggio 2012 la Cortedi cassazione ha esaminato i danni che possono essere chiesti al Ministero della salute da parte degli eredi dei deceduti per una patologia post-trasfusionale.

Si tratta di danni:

a) iure proprio, se l’erede lamenta un pregiudizio personale, conseguente al decesso del congiunto (il cui aspetto più rilevante è costituito dalle compromissioni familiari ed esistenziali conseguenti all’evento);

b) iure hereditatis, se l’erede aziona invece un danno che spettava già al congiunto deceduto.

La Corte premette che la responsabilità del Ministero per i contagi da sangue infetto è di tipo extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni: secondo la Cassazione, infatti, non “sono ipotizzabili … figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione”, come accadrebbe se il comportamento ministeriale venisse qualificato come epidemia colposa o lesioni colpose plurime.

Tale durata non muta quando l’erede agisce iure hereditario: il danno, infatti, è lo stesso che spettava al danneggiato e, quindi, ne conserva le medesime caratteristiche, anche sotto il profilo della prescrizione e del relativo termine.

Diversa, invece, è la situazione del danno iure proprio.

In questa ipotesi, infatti, la causa della lesione non è più il contagio, ma il decesso del danneggiato: il comportamento ministeriale diventa, quindi, penalmente qualificabile come omicidio colposo, con la conseguenza che il diritto iure proprio dell’erede si prescrive nel termine decennale proprio di tale reato.

A questo proposito la Cassazione ribadisce, come già avevano evidenziato le sezioni unite nel 2008, che “sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (L. 5 dicembre 2005, n. 251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici …, è quella prevista alla data del fatto”: il termine da prendere in considerazione è, quindi, quello che vigeva al momento del contagio.

Diverso è anche il momento da cui la Cassazione fa decorrere la prescrizione:

– la domanda di indennizzo per i danni iure hereditatis;

– la morte del danneggiato per i danni iure proprio.

Da ultimo, mi pare importante evidenziare quella parte della motivazione in cui la Cassazione ribadisce che, “poiché entrambi i danni (iure proprio e iure hereditatis) derivano da un unico fatto illecito già verificatosi nella sua completezza, non è possibile frazionare le due domande risarcitorie”.

Ne consegue che qualora l’erede agisca dopo il decesso del proprio congiunto, chiedendo solo i danni iure hereditatis (o viceversa), una eventuale domanda di danni iure proprio promossa in un successivo giudizio verrebbe dichiarata inammissibile.

Ringrazio il Collega Tommaso Onesimo del foro di Lecce per la segnalazione.

Alberto Cappellaro